Art. 545 c.c. — Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali
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[1]Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata e' della meta' del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono piu'.
[2]La quota e' ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 10 maggio 1973 · versione 0 su Normattiva