Art. 545 c.c.Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 maggio 1973 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata e' della meta' del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono piu'.

[2]La quota e' ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto. 30

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

30

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1973, n. 119), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546".

Testo vigente dal 10 maggio 1973 al 20 settembre 1975 · versione 39 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art545 · fonte su Normattiva