Art. 564 c.c.Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione

[1]Il legittimario che non ha accettato l'eredita' col beneficio d'inventario non puo' chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorche' abbiano rinunziato all'eredita'. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne e' decaduto.

[2]In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

[3]Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.

[4]La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

[5]Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, e' esente da collazione, e' pure esente da imputazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art564 · fonte su Normattiva