Art. 566 c.c. — Successione dei figli
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
4 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
(PROVINCIA DI) BOLZANO - MASI CHIUSI - SUCCESSIONE LEGITTIMA - PREFERENZA DEL PRIMOGENITO MASCHIO - LIQUIDAZIONE DEI COEREDI IN BASE AL VALORE DI REDDITO - ARTT. 16, 18 E 25 DELLA LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO N. 1 DEL 1954 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 16 e 18 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificata dalla legge provinciale 2 settembre 1954, n. 2, che danno la preferenza per l'assunzione del maso chiuso al primogenito maschio nella successione legittima, e l'art. 25, primo comma, della stesa legge, che consente all'assuntore di liquidare i coeredi in base al valore di reddito del maso, non contrastano con i principi generali dell'ordinamento giuridico, stabiliti nel codice civile in materia di successione legittima e divisione ereditaria e richiamati dall'art. 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ne' con il principio dell'eguaglianza, sancito nell'art. 3 della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.
Riguarda ancheart. 720 Codice civileart. 726 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 568 — Successione dei genitori
… colui che muore senza lasciare prole, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.…
Art. 83 — Genitori
… dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato non sopravvivono il coniuge ne' figli o affiliati ovvero se tali congiunti non hanno diritto alla pensione di riversibilita', questa spetta al padre o, in mancanza, alla madre, purche' siano inabili…
Art. 40 — Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice…
Art. 570 — Successione dei fratelli e delle sorelle
A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono pero' la meta' della quota che conseguono i germani.…
Art. 21-bis — Assistenza all'esterno dei figli minori
… condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare…
Art. 1933 — Domicilio legale
Sono considerati legalmente domiciliati nel comune: a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il progetto non considerava lo Stato come erede legittimo e faceva derivare l'acquisto, da parte di esso, delle eredità vacanti dalla sua alta funzione pubblicistica di tutela della ricchezza nazionale e dalla sua qualità sovrana. Pur riconoscendo che tale concezione può teoricamente apparire più soddisfacente, anche in considerazione dei caratteri anomali che l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato deve necessariamente avere, ho ritenuto che non vi fossero ragioni pratiche per allontanarsi dalla concezione tradizionale che fa dello Stato un vero e proprio erede legittimo. Ho perciò incluso lo Stato nell'elenco dei successibili per legge riaffermando così esplicitamente la natura ereditaria del suo acquisto. DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI LEGITTIMI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 272
In correlazione alla nuova disciplina dell'istituto della successione per rappresentazione, regolato sistematicamente nella parte generale ed esteso a tutti i casi in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità, ho soppresso nell'art. 566 (corrispondente all'art. 107 del progetto definitivo), l'accenno ai discendenti dei figli legittimi e la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. Data l'estensione della rappresentazione al caso di rinunzia, è chiaro che, nella successione ab intestato, i discendenti dei figli legittimi non possono succedere in nessun caso per diritto proprio e quindi non ha senso la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. D'altro lato uno specifico richiamo alla rappresentazione sarebbe stato in questa sede superfluo, dato che la materia è interamente regolata dagli articoli 467, 468 e 469. Per le stesse ragioni ho eliminato la menzione dei discendenti a proposito dei figli adottivi (art. 567), dei fratelli e sorelle (art. 570), e il richiamo esplicito alla rappresentazione che era contenuto nel terzo comma dell'art. 112 del progetto definitivo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 273
Era stato suggerito, a proposito dell'equiparazione dei figli legittimati ai legittimi, un coordinamento del secondo comma dell'art. 108 del progetto, che estendeva l'equiparazione ai figli legittimati per decreto reale dopo la morte del genitore, con le disposizioni in materia di legittimazione. Senonchè il coordinamento è stato già fatto dal capoverso dell'art. 290, secondo il quale, se il decreto reale interviene dopo la morte del genitore, gli effetti della legittimazione risalgono alla data della morte, purchè la domanda sia stata proposta non oltre un anno da quella data. Pertanto ho soppresso la norma del primo capoverso dell'art. 108, Che sarebbe stata inutile di fronte alla disposizione del libro primo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 274
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art566 · fonte su Normattiva