Art. 566 c.c. — Successione dei figli
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[1]Successione dei figli legittimi e naturali.
[2]Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e e naturali, in parti uguali.
[3]Si applica il terzo comma dell'articolo 537.216
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 dicembre 2012, n. 219
216La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Testo vigente dal 1 gennaio 2013 al 7 febbraio 2014 · versione 256 su Normattiva