Art. 566 c.c. — Successione dei figli
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[1]((Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e e naturali, in parti uguali.
[2]Si applica il terzo comma dell'articolo 537)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013 · versione 52 su Normattiva