Art. 566 c.c.Successione dei figli

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[1]((Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e e naturali, in parti uguali.

[2]Si applica il terzo comma dell'articolo 537)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013 · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art566 · fonte su Normattiva