Art. 571 c.c. — Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
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[1]Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purche' in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore del terzo.
[2]Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la meta' della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota del terzo in favore di questi ultimi.
[3]Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dell'art. 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva