Art. 591 c.c.Casi d'incapacita'

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[1]Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

[2]Sono incapaci di testare:

  • 1)coloro che non hanno compiuto l'eta' di diciotto anni;
  • 2)gli interdetti per infermita' di mente;
  • 3)quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci d'intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.

[3]Nei casi d'incapacita' preveduti dal presente articolo il testamento puo' essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art591 · fonte su Normattiva