Art. 593 c.c.Figli naturali non riconoscibili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 31 dicembre 1970. Leggi il testo vigente →

[1]Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall'art. 279, non possono singolarmente ricevere per testamento piu' della meta' di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi. L'eccedenza e' ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun caso, complessivamente ricevere piu' del terzo dell'eredita'.

[2]Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non possono ricevere piu' del terzo della eredita'. L'eccedenza e' attribuita al coniuge.

[3]I discendenti legittimi hanno facolta' di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non riconoscibili.

[4]Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli articoli 251 e 252, terzo comma.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 31 dicembre 1970 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art593 · fonte su Normattiva