Art. 66 c.c.
Prova dell'esistenza della persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta
[1]La persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne e' provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.
[2]Essa ha altresi' diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63.
[3]Se e' provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte.
[4]Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva