Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IMPUGNAZIONE - RESCISSIONE PER LESIONE - ATTI DIVERSI DALLA DIVISIONE - TRANSAZIONE Divisione ereditaria suppletoria ex l.p. Bolzano n. 17 del 2001 - Atto di assunzione del maso - Transazione stragiudiziale tra gli eredi - Applicabilità - Fondamento. · TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - MASI CHIUSI In genere. 80 <!-- pag. 81 --> L'istituto della divisione ereditaria suppletoria, di cui all'art. 29 della l.p.
Bolzano n. 17 del 2001 - il quale prevede che, se l'assuntore del maso chiuso, che lo ha rilevato al valore reddituale capitalizzato, lo venda a terzi al valore di mercato entro un determinato lasso di tempo, e quindi ne tragga profitto a scapito degli altri coeredi, questi hanno diritto ad una divisione suppletiva di quel maso, dovuta al vantaggio conseguito dall'assuntore - si applica anche laddove l'assunzione trovi la sua fonte in un atto di transazione stragiudiziale tra gli eredi, trattandosi di disciplina non speciale o derogatoria, ma diretta a regolare una fattispecie non prevista dalla divisione ordinaria.
Cass. civ. n. 1616/2026Sez. 3Rv. 677574-01
Riguarda ancheart. 1965 Codice civile
Precedenti: 621965-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Domanda di accertamento della comunione - Natura - Necessità di essere proposta unitamente alla domanda di divisione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
La domanda di accertamento della comunione non va necessariamente proposta unitamente a quella di divisione poiché è volta alla ricognizione della consistenza di un compendio comune e a far accertare l'inclusione in esso di uno o più beni in caso di contestazioni, ai fini dell'esercizio delle facoltà di godimento derivanti dalla contitolarità dei cespiti o in funzione di una divisione che il condividente intenda successivamente richiedere.
Cass. civ. n. 31627/2025Sez. 2Rv. 676405-01
Riguarda ancheart. 1100 Codice civileart. 1111 Codice civileart. 100 Codice di procedura civile
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto - Domanda di divisione proposta dall’opponente - Ammissibilità - Fondamento.
Nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.è ammissibile la proposizione di una domanda di divisione da parte dell'opponente, il quale, rivestendo la veste processuale e sostanziale di attore, così facendo non formula una domanda riconvenzionale, bensì una aggiuntiva e complanare rispetto a quella, tipica dell'opposizione, di accertamento negativo del diritto di procedere in executivis.
Cass. civ. n. 15237/2025Sez. 3Rv. 675334-01
Riguarda ancheart. 615 Codice di procedura civileart. 784 Codice di procedura civile
Precedenti: 673004-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Atti di scioglimento della comunione ereditaria - Nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 - Applicabilità. · DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.
Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.
Cass. civ. n. 10499/2025Sez. 2Rv. 674732-01
Riguarda ancheart. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)art. 40 legge 47/1985art. 17 legge 47/1985
Precedenti: 667522-01, 655501-02, 655501-03
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Divisione ereditaria - Principio di universalità - Eccezioni - Previsioni del legislatore o accordo dei condividenti - Conseguenze - Supplemento di divisione ex art. 762 c.c.
Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa (ex artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti, tanto che l'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione.
Cass. civ. n. 9869/2025Sez. 2Rv. 674537-01
Riguarda ancheart. 727 Codice civileart. 720 Codice civileart. 722 Codice civileart. 1112 Codice civileart. 762 Codice civile
Precedenti: 663570-01, 639451-01
SOCIETA' - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETA' - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA Azienda ereditaria - Comunione tra tutti i coeredi - Condizioni - Limiti. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITA' (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE In genere.
L'azienda ereditaria è oggetto di comunione tra tutti i coeredi finché questi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius, mentre quando essa viene esercitata da uno o da alcuni dei coeredi, la comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi, materiali e immateriali, esistenti al momento dell'apertura della successione.
Cass. civ. n. 9309/2025Sez. 2Rv. 674557-01
Riguarda ancheart. 1100 Codice civileart. 2247 Codice civileart. 2555 Codice civile
Precedenti: 653493-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).