Art. 713 c.c.
Facolta' di domandare la divisione
[1]I coeredi possono sempre domandare la divisione.
[2]Quando pero' tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di eta', il testatore puo' disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore eta' dell'ultimo nato.
[3]Egli puo' anche disporre che la divisione dell'eredita' o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
[4]Tuttavia in ambedue i casi l'autorita' giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, puo', su istanza di uno o piu' coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva