Art. 713 c.c.Facolta' di domandare la divisione

[1]I coeredi possono sempre domandare la divisione.

[2]Quando pero' tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di eta', il testatore puo' disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore eta' dell'ultimo nato.

[3]Egli puo' anche disporre che la divisione dell'eredita' o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

[4]Tuttavia in ambedue i casi l'autorita' giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, puo', su istanza di uno o piu' coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art713 · fonte su Normattiva