Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - IN GENERE Divisione in natura di immobili comodamente divisibili - Costituzione giudiziale di asservimenti - Natura - Limiti - Conseguenze. · DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - DIRITTO AI BENI IN NATURA In genere. · DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA' In genere.
Ove sia disposta la divisione in natura di beni immobili comodamente divisibili, la costituzione giudiziale di asservimenti costituisce concretizzazione del potere del giudice di procedere alla formazione delle porzioni, che trova unico limite nel divieto di imporre servitù, pesi e limitazioni eccessive, cosicché per la formazione delle porzioni e per l'imposizione delle servitù strumentali allo scioglimento della comunione, non occorre domanda ulteriore rispetto a quella di divisione.
Cass. civ. n. 34215/2025Sez. 2Rv. 677438-01
Riguarda ancheart. 718 Codice civileart. 726 Codice civileart. 727 Codice civile
Precedenti: 669007-01, 659010-01
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI Criteri - Caratteristiche oggettive degli immobili da dividere - Aspetti strutturali e funzionali - Dovere del giudice di attenersi ad essi - Sussistenza - Caratteristiche soggettive - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
In sede di scioglimento della comunione, il giudice di merito, ai fini della formazione delle porzioni corrispondenti alle quote ideali spettanti a ciascun condividente, deve tener conto esclusivamente delle caratteristiche oggettive degli immobili dividendi, ossia degli aspetti strutturali e di quelli funzionali, ma non anche di quelle soggettive, quali l'attuale destinazione del bene impressa dalle parti o la conflittualità esistente tra le stesse, che possono, invece, rilevare nella sola fase successiva dell'attribuzione delle porzioni, in luogo del sorteggio in caso di quote uguali.
Cass. civ. n. 25244/2025Sez. 2Rv. 676026-01
Riguarda ancheart. 718 Codice civileart. 726 Codice civileart. 727 Codice civile
Precedenti: 669007-01, 672805-01
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA' Divisione ereditaria - Non comoda divisibilità - Accertamento - Modalità di calcolo delle quote - Modificazione nelle quote successive alla apertura della successione - Irrilevanza.
Per l'accertamento della comoda (o meno) divisibilità degli immobili ex art. 720 c.c., deve aversi riguardo al numero delle quote spettanti agli originari chiamati (di primo grado: una quota per ogni grado; di secondo grado: una quota per ogni stirpe) che abbiano accettato, senza che abbia rilievo il fatto che ad uno dei condividenti sia succeduta, al momento della divisione, una pluralità di soggetti, trovando il relativo diritto riconoscimento solo successivamente, al momento dell'ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa.
Cass. civ. n. 20968/2025Sez. 2Rv. 675697-01
Riguarda ancheart. 748 Codice civile
Precedenti: 644218-01, 653381-01
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO Obbligo di pagamento del conguaglio - Possibilità di condizionare al suo adempimento l'efficacia della sentenza di divisione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione; per l'effetto, l'adempimento di tale obbligo non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando, comunque, ferma la statuizione di divisione dei beni.
Cass. civ. n. 19239/2025Sez. 1Rv. 675231-01
Precedenti: 642476-01
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Divisione ereditaria - Principio di universalità - Eccezioni - Previsioni del legislatore o accordo dei condividenti - Conseguenze - Supplemento di divisione ex art. 762 c.c.
Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa (ex artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti, tanto che l'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione.
Cass. civ. n. 9869/2025Sez. 2Rv. 674537-01
Riguarda ancheart. 713 Codice civileart. 727 Codice civileart. 722 Codice civileart. 1112 Codice civileart. 762 Codice civile
Precedenti: 663570-01, 639451-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).