Art. 720 c.c.Immobili non divisibili

Se nell'eredita' vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non puo' effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di piu' coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi e' a cio' disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art720 · fonte su Normattiva