Art. 738 c.c.Limiti della collazione per il coniuge

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[1]I figli legittimi sono tenuti alla collazione anche nei confronti dei figli naturali.

[2]Questi sono tenuti alla collazione nei confronti dei figli legittimi.

[3]I figli naturali, nonostante qualunque dispensa, non possono conseguire nella successione piu' di quanto e' indicato dall'art. 592, tenuto conto di cio' che hanno ricevuto per donazione, ne' possono ritenere la donazione oltre i limiti indicati dall'art. 592 anche quando per rinunzia o altra causa non vengono alla successione. Si applica la disposizione dell'art. 599.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art738 · fonte su Normattiva