Art. 796 c.c.
Riserva di usufrutto
E' permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di piu' persone, ma non successivamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva