Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE Art. 9, comma 2, d.m. n. 1444 del 1968 - Arretramento parziale - Tutela risarcitoria sostitutiva - Presupposti - Valutazione tecnica del pregiudizio statico da parte del giudice della cognizione - Esclusione - Dimostrazione nella fase esecutiva, da parte dell'interessato, di rischi per la sicurezza dell'edificio - Sussistenza.
In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 si traduce, nei rapporti tra privati, nel riconoscimento del diritto del vicino di chiedere l'arretramento della costruzione 165 <!-- pag. 166 --> realizzata senza il rispetto delle distanze, a tutela del quale il giudice della cognizione può disporre la demolizione parziale rispetto ad un più ampio edificio, senza dover esaminare le questioni comprendenti il profilo statico e la normativa antisismica, che possono rilevare solo se proposte in sede esecutiva da parte dell'interessato, previa dimostrazione di rischi per la sicurezza dell'edificio e la cui sussistenza costituisce presupposto per applicare la tutela risarcitoria sostitutiva della demolizione.
Cass. civ. n. 21292/2025Sez. 2Rv. 676095-01
Riguarda ancheart. 873 Codice civile
Precedenti: 647082-01, 660122-01
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO Violazione delle distanze - Necessità della demolizione - Esclusione - Ragioni - Arretramento della costruzione - Sufficienza - Condizioni.
La violazione delle distanze tra fabbricati non comporta necessariamente la demolizione totale del manufatto, in quanto il principio di proporzionalità del contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale deve condurre a realizzare integralmente l'interesse sostanziale protetto con il minor sacrificio dell'interesse dell'obbligato: ne consegue che deve essere disposta la condanna all'arretramento invece che alla totale demolizione, quando la prima tuteli integralmente gli interessi protetti dal rispetto delle distanze legali.
Cass. civ. n. 10395/2025Sez. 2Rv. 674923-02
Riguarda ancheart. 873 Codice civile
Precedenti: 668967-01, 659404-01
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Danno alla proprietà - Contenuto - Concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento del bene - Onere di allegazione e prova - Contenuto - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della prova del danno derivante dall'aumento di ombra sull'edificio, la violazione delle distanze, in quanto il pregiudizio si realizzava solamente nelle prime ore del mattino e nelle ore precedenti il tramonto, e limitatamente al periodo ricadente tra ottobre e febbraio, quando il soleggiamento era più scarso).
Cass. civ. n. 10328/2025Sez. 2Rv. 674730-01
Riguarda ancheart. 873 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 832 Codice civile
Precedenti: 671712-02, 666193-01, 666193-04
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - In genere - Costruzione illegittima del vicino prevenuto - Eliminazione da parte del giudice - Condanna in via alternativa.
In tema di distanze fra costruzioni, la facoltà del vicino prevenuto di arretrare fino alla distanza legale la propria costruzione illegittima, ovvero di avanzarla fino a quella del preveniente, si traduce sul piano processuale nel potere del giudice, ancorché sollecitato dalla parte interessata, di disporre l'eliminazione della situazione illegittima, ordinando con la sentenza di condanna in via alternativa l'arretramento della costruzione illegittima ovvero l'avanzamento di essa secondo i principi dell'aderenza.
Cass. civ. n. 10329/2025Sez. 2Rv. 674747-03
Riguarda ancheart. 873 Codice civile
Precedenti: 478961-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).