Art. 942 c.c.Terreni abbandonati dalle acque correnti

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[1]Il terreno abbandonato dall'acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi sull'altra, appartiene al proprietario della riva scoperta, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

[2]Questo diritto non ha luogo per i terreni abbandonati dal mare.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 3 febbraio 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art942 · fonte su Normattiva