Art. 945 c.c.Isole e unioni di terra

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[1]Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.

[2]Se l'isola si e' formata per avulsione, il proprietario del fondo, da cui e' avvenuto il distacco, ne conserva la proprieta'.

[3]La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un'isola.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 3 febbraio 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art945 · fonte su Normattiva