Art. 945 c.c. — Isole e unioni di terra
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 3 febbraio 1994. Leggi il testo vigente →
[1]Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.
[2]Se l'isola si e' formata per avulsione, il proprietario del fondo, da cui e' avvenuto il distacco, ne conserva la proprieta'.
[3]La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un'isola.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 3 febbraio 1994 · versione 0 su Normattiva