Art. 946 c.c. — Alveo abbandonato
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Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti con le due rive. Essi se lo dividono fino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione della fronte del fondo di ciascuno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 3 febbraio 1994 · versione 0 su Normattiva