capo II — Della collazione
- Art. 737
- Art. 738 — Limiti della collazione per il coniuge
- Art. 739 — Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi
- Art. 740 — Donazioni fatte all'ascendente dell'erede
- Art. 741 — Collazione di assegnazioni varie
- Art. 742 — Spese non soggette a collazione
- Art. 743 — Società contratta con l'erede
- Art. 744 — Perimento della cosa donata
- Art. 745 — Frutti e interessi
- Art. 746 — Collazione d'immobili
- Art. 747 — Collazione per imputazione
- Art. 748 — Miglioramenti, spese e deterioramenti
- Art. 749 — Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato
- Art. 750 — Collazione di mobili
- Art. 751 — Collazione del danaro