Art. 52 codice dei beni culturali — Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008. Leggi il testo vigente →
Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva