Art. 52 codice dei beni culturaliEsercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali

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Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e (( paesaggistico)) nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

Testo vigente dal 24 aprile 2008 al 9 ottobre 2013 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art52 · fonte su Normattiva