Art. 28 c.t.s.
Responsabilita' Gli amministratori, i direttori ((generali)), i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.
Testo vigente dal 11 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva