Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle sole questioni riferite all'art. 76 Cost. e al principio di leale collaborazione - Decisione sulle ulteriori censure riferite a parametri diversi riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 36
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Inapplicabilità di esso all'attività legislativa - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione. In senso conforme, v. citate sentenze n. 159/2008 e n. 401/2007.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 18
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento agli artt. 5 e 76 Cost. per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere. Il termine concesso alla Conferenza per l'esame della bozza del decreto legislativo, pari a sedici giorni, pur breve, non può considerarsi incongruo, né tale da rendere impossibile alla Conferenza di dare il proprio contributo consultivo nel procedimento di formazione del decreto stesso.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 18
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Impugnazione di specifiche disposizioni del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità proposte dalle ricorrenti riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 135 Codice dell’ambienteart. 136 Codice dell’ambienteart. 141 Codice dell’ambienteart. 144 Codice dell’ambienteart. 145 Codice dell’ambienteart. 146 Codice dell’ambientee altri 16
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizioni sulla gestione delle risorse idriche - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione del principio di leale cooperazione per la mancata previsione dell'intesa forte in una materia nella quale vi è intreccio di competenze trasversali, concorrenti e residuali - Questione proposta in termini generici - Inammissibilità.
E' inammissibile per genericità delle censure la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 147 a 158 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per asserita violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il ricorso avrebbe dovuto specificare per ciascuna norma in cosa consista il dedotto concorso di competenze e perché sia stato violato il principio di leale collaborazione.
Riguarda ancheart. 147 Codice dell’ambienteart. 148 Codice dell’ambienteart. 150 Codice dell’ambienteart. 151 Codice dell’ambienteart. 152 Codice dell’ambienteart. 153 Codice dell’ambientee altri 5
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Predisposizione e aggiornamento del piano d'ambito da parte dell'Autorità d'ambito - Ricorso della Regione Calabria - Asserito indebito esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli enti infra-statuali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La ricorrente, che pure non specifica a quali «enti infra-statuali» si riferisce la censura relativa al comma 1 dell'art. 149, si duole, da un lato, dell'intervento legislativo dello Stato in mancanza di un titolo competenziale (art. 117 Cost.), dall'altro, dell'allocazione all'autorità d'àmbito delle funzioni amministrative di pianificazione (art. 118 Cost.), con la conseguenza dell'illegittimità costituzionale anche dei successivi commi da 2 a 5. In relazione al primo parametro costituzionale evocato, si deve rilevare che l'attività pianificatoria disciplinata dal denunciato art. 149 deve essere ricondotta alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, perché è strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio e ha, perciò, lo scopo di consentire il concreto superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, al fine di inserire armonicamente tale gestione in un più ampio quadro normativo diretto alla razionalizzazione del mercato del settore. In relazione all'art. 118 Cost., secondo parametro costituzionale evocato, si deve rilevare che, data l'organizzazione del servizio in àmbiti territoriali ottimali gestiti ciascuno da un'autorità d'àmbito, il livello più adeguato a cui allocare le funzioni amministrative di pianificazione è proprio quello dell'autorità d'àmbito medesima, cui partecipano obbligatoriamente i Comuni e le Province ai sensi dell'art. 148, comma 1, e non quello di non meglio identificati «enti infra-statuali». All'insussistenza dell'illegittimità costituzionale del comma 1 consegue l'insussistenza della denunciata illegittimità derivata dei commi da 2 a 5.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Trasmissione del piano d'ambito entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla Regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Prevista possibilità per l'Autorità di vigilanza di notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi ed osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti il programma degli interventi ed il piano finanziario - Ricorso delle Regioni Umbria, Liguria, Toscana, Marche e Calabria - Asserita esorbitanza dalla legge di delegazione - Indebito affidamento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di poteri gestiti da un organismo i cui componenti sono largamente espressione statale ed in assenza di motivi che giustifichino un'attrazione a livello statale - Asserita violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di "governo del territorio" nonché della competenza legislativa residuale regionale in materia di "servizi pubblici locali" - Esclusione - Abolizione dell'Autorità di vigilanza, mai entrata in funzione, ad opera dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 284 del 2006 - Cessazione della materia del contendere, per la parte riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 149, comma 6, sollevata per violazione degli artt. 76, 117, 118 e 117, terzo e quarto comma, Cost., per la parte riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, perché quest'ultima è stata abolita dall'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 284 del 2006 e non è mai entrata in funzione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Trasmissione del piano d'ambito entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla Regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Prevista possibilità per l'Autorità di vigilanza di notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi ed osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti il programma degli interventi ed il piano finanziario - Ricorsi delle Regioni Umbria, Liguria e Toscana - Asserita esorbitanza dalla legge di delega ed indebita ingerenza nelle competenze legislative regionali - Esclusione - Abolizione dell'Autorità di vigilanza, mai entrata in funzione, ad opera dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 284 del 2006 - Non fondatezza delle questioni, per la parte non riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per la parte non riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, sollevata in relazione agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost., in quanto la trasmissione del piano d'àmbito alla Regione e al Ministero rientra fra i normali obblighi informativi, che possono legittimamente essere fissati dalla legge statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r ), Cost.