Art. 152 t.u.a. — poteri di controllo e sostitutivi
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L'Autorita' d'ambito ha facolta' di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'Autorita' d'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalita' a suo carico, nonche' il potere di risoluzione e di revoca, l'Autorita' d'ambito, previa diffida, puo' sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici. Qualora l'Autorita' d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), mediante nomina di un commissario "ad acta". L'Autorita' d'ambito con cadenza annuale comunica al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) ed all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.
Testo vigente dal 26 agosto 2010 al 12 novembre 2014 · versione 38 su Normattiva