Art. 157 t.u.a. — opere di adeguamento del servizio idrico
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Gli enti locali hanno facolta' di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone gia' urbanizzate, previo parere di compatibilita' con il piano d'ambito reso dall'Autorita' d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.
Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 12 novembre 2014 · versione 0 su Normattiva