Art. 1082 c.o.m. — Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di eta'
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La promozione al grado superiore, considerata ad anzianita', e' comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta', prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di <<a disposizione>>; per i colonnelli <<a disposizione>> dei ruoli normali si applica l'articolo 1076, comma 2. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermita' o decesso dipendenti da causa di servizio.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva