Art. 1082 c.o.m. — Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di eta'
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La promozione al grado superiore, considerata ad anzianita', e' comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta', prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di <<a disposizione>>; per i colonnelli <<a disposizione>> si applica l'articolo 1076, comma 2. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermita' o decesso dipendenti da causa di servizio ((ovvero in caso di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l'infermita' che ha determinato la permanente non idoneita' risulta dipendente da causa di servizio)).
Testo vigente dal 26 febbraio 2014 al 1 gennaio 2015 · versione 25 su Normattiva