Art. 1097 c.o.m. — Forme di avanzamento
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L'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene:
- a)ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano e tenente colonnello e gradi corrispondenti;
- b)a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti. L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene:
- a)ad anzianita', per i gradi di tenente e capitano;
- b)a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Testo vigente dal 28 maggio 2026 al 26 giugno 2026 · versione 126 su Normattiva