Art. 1097 c.o.m. — Forme di avanzamento
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L'avanzamento degli ufficiali ((dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)) avviene:
- a)ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano ((...)) e tenente colonnello e gradi corrispondenti;
- b)a scelta, per i gradi di maggiore, ((...)) colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti. (( L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene:
- a)ad anzianita', per i gradi di tenente e capitano;
- b)a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata. ))
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 28 maggio 2026 · versione 41 su Normattiva