Art. 1097 c.o.m.Forme di avanzamento

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L'avanzamento degli ufficiali avviene:

  • a)ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano, maggiore, secondo quanto stabilito dall'articolo 1053, comma 3, e tenente colonnello e gradi corrispondenti;
  • b)a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1097 · fonte su Normattiva