Art. 1097 c.o.m. — Forme di avanzamento
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L'avanzamento degli ufficiali avviene:
- a)ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano, maggiore, secondo quanto stabilito dall'articolo 1053, comma 3, e tenente colonnello e gradi corrispondenti;
- b)a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva