Art. 111 c.o.m. — Competenze particolari della Marina militare
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Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente: ((a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonche' di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;))
- b)il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata;
- c)il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- d)il servizio di rifornimento idrico delle isole minori.
Testo vigente dal 9 febbraio 2013 al 1 giugno 2015 · versione 16 su Normattiva