Art. 120 c.o.m.Corpo del genio della Marina

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37 Rientra nelle competenze del Corpo del genio ((della Marina, specialita' genio navale)): 37

  • a)progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ((...)), nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; 37
  • b)seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi ((...)); 37
  • c)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
  • d)imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
  • e)dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare((...)); 37
  • f)vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza ((...)) che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; 37
  • g)provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare; 37
  • h)eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza. ((1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialita' armi navali:
  • g)eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.)) 37 ((1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialita' infrastrutture:
  • f)eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.)) 37
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91

37

Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che al comma 1, lettera g), del presente articolo, le parole «, agli immobili e alle infrastrutture alla Marina militare» sono soppresse". Ha inoltre disposto(con l'art. 2, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017.

Testo vigente dal 15 giugno 2016 al 23 maggio 2021 · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art120 · fonte su Normattiva