Art. 120 c.o.m.Corpo del genio della Marina

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Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:

  • a)progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti;
  • b)costruire, provvedere e raddobbare le navi dello Stato, le macchine, gli impianti e gli attrezzi relativi;
  • c)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;
  • d)imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
  • e)dirigere, amministrare e assolvere lavori degli arsenali e stabilimenti della Marina militare;
  • f)vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
  • g)provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali occorrenti alla Marina militare;
  • h)eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art120 · fonte su Normattiva