Art. 120 c.o.m. — Corpo del genio della Marina
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Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:
- a)progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti;
- b)costruire, provvedere e raddobbare le navi dello Stato, le macchine, gli impianti e gli attrezzi relativi;
- c)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;
- d)imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
- e)dirigere, amministrare e assolvere lavori degli arsenali e stabilimenti della Marina militare;
- f)vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
- g)provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali occorrenti alla Marina militare;
- h)eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva