Art. 120 c.o.m. — Corpo del genio della Marina
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Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:
- a)progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
- b)seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonche' degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;
- c)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
- d)imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
- e)dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;
- f)vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
- g)provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;
- h)eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 26 febbraio 2014 · versione 9 su Normattiva