Art. 1285 c.o.m. — Periodi di permanenza minima nel grado
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Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti e' stabilito in 7 anni. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' al grado di sergente maggiore, e' stabilito in 7 anni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva