Art. 1285 c.o.m. — Periodi di permanenza minima nel grado
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020. Leggi il testo vigente →
Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti e' stabilito in ((4)) anni. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' al grado di sergente maggiore, e' stabilito in ((5)) anni.
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020 · versione 41 su Normattiva