Art. 1440 c.o.m. — Medaglie al valore aeronautico
Le ((medaglie)) d'oro e d'argento al valore aeronautico sono concesse:
- a)ai militari e ai civili che in circostanze particolarmente difficili, hanno compiuto atti di coraggio e dimostrata singolare perizia esponendo la loro vita durante il volo a eccezionale pericolo;
- b)ai reparti non inferiori alle squadriglie, ai comandi e agli enti che partecipando collettivamente a imprese aviatorie particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Aeronautica militare italiana. Per la concessione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere le imprese e gli atti compiuti meritevoli e commendevoli in sommo grado e la condizione essenziale che ne e' derivato grande onore all'Aeronautica militare. La medaglia di bronzo al valore aeronautico e' concessa ai militari e ai civili per atti di singolare coraggio e perizia, o ai predetti reparti, comandi ed enti per imprese particolarmente commendevoli.
Testo vigente dal 27 marzo 2012, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva