Art. 1541 c.o.m. — Trattamento di quiescenza
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L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per eta' o d'autorita' hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva