Art. 1602 c.o.m. — Inquirente
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L'inchiesta formale e' affidata dal Ministro a un cappellano militare inquirente. In nessun caso l'inchiesta formale e' affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare. L'inquirente deve essere di grado o anzianita' superiore all'inquisito. Se cio' non e' possibile, il Ministro affida l'inchiesta formale a un ufficiale generale dell'Esercito italiano di grado superiore all'inquisito. L'inquirente esperisce l'inchiesta formale secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice di essi, direttamente al Ministro.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva