Art. 1726 c.o.m. — Precettazioni e assegnazioni
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Se, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il numero di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi che la Croce rossa italiana puo' arruolare nel ruolo normale, a norma dell'articolo 1632, non e' raggiunto con arruolamenti volontari, il Ministero della difesa puo' disporre la precettazione e l'assegnazione d'autorita' alla Croce rossa italiana - su sua segnalazione nominativa - di cittadini aventi obblighi militari di eta' dal 50° al 55° anno, escluso:
- a)il personale medico e non medico di cui, rispettivamente, agli articoli 209 e 211;
- b)il personale di sussistenza;
- c)coloro che sono stati ammessi a provvedimenti di esenzione dai richiami alle armi per mobilitazione;
- d)coloro che hanno una particolare destinazione di mobilitazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva