Art. 1783 c.o.m. — Computo del servizio anteriormente prestato
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Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, e' computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianita' di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali e' richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai marescialli a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.))
Testo vigente dal 25 febbraio 2026 al 25 aprile 2026 · versione 121 su Normattiva