Art. 1801 c.o.m.Scatti per invalidita' di servizio

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Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermita' ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:

  • a)2,50 per cento dello stipendio per infermita' dalla I alla VI categoria;
  • b)1,25 per cento dello stipendio per infermita' dalla VII alla VIII categoria.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 15 febbraio 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1801 · fonte su Normattiva