Art. 1801 c.o.m. — Scatti per invalidita' di servizio
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Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermita' ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
- a)2,50 per cento dello stipendio per infermita' dalla I alla VI categoria;
- b)1,25 per cento dello stipendio per infermita' dalla VII alla VIII categoria.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 15 febbraio 2024 · versione 0 su Normattiva