Art. 1817 c.o.m. — Assegno pensionabile
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Ai colonnelli e ai generali e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' corrisposto un assegno pensionabile mensile lordo, alle decorrenze e con le modalita' previste da specifiche disposizioni di legge.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva