Art. 1817 c.o.m. — Assegno pensionabile
((1. E' attribuito agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare l'assegno pensionabile nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilita':
- a)generale e gradi corrispondenti, euro 345,94;
- b)generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 345,94;
- c)generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 293,93;
- d)generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 259,26;
- e)colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;
- f)colonnello e gradi corrispondenti, euro 211,36;
- g)tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;
- h)tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante e gradi corrispondenti euro 211,36;
- i)tenente colonnello, euro 199,81;
- l)maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;
- m)maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 211,36;
- n)maggiore e gradi corrispondenti, euro 199,81.)) 44
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94
44con decorrenza dal 1 gennaio 2018
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva