Art. 1841 c.o.m. — Cessazione dal servizio per infermita' non dipendente da causa di servizio
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Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermita' non dipendente da causa di servizio al raggiungimento dell'anzianita' contributiva di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Al personale militare compete la pensione di inabilita' alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva