Art. 192 c.o.m.Commissioni mediche della Sanita' militare

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Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate <<Commissioni>>, esprimono i giudizi sanitari previsti dall'articolo 198. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 28 maggio 2026 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art192 · fonte su Normattiva