Art. 192 c.o.m. — Commissioni mediche della Sanita' militare
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Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate <<Commissioni>>, esprimono i giudizi sanitari previsti dall'articolo 198. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.
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