Art. 2144 c.o.m. — Cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020. Leggi il testo vigente →
L'ufficiale del Corpo della Guardia di finanza cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta': subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020 · versione 0 su Normattiva