Art. 2144 c.o.m.Cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza

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L'ufficiale del Corpo della Guardia di finanza cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta': subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2144 · fonte su Normattiva