Art. 225-bis c.o.m.Formazione del personale del Corpo unico della Sanita' militare

((La formazione degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati della Sanita' militare, sia di base sia successiva, ivi compresa quella accademica, e' garantita dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri attraverso le rispettive strutture formative.)) ((Ai fini di cui al comma 1:))

  • a)((il Direttore della Sanita' militare adotta i provvedimenti di competenza d'intesa con i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;))
  • b)((le graduatorie di merito di cui all'articolo 601 del regolamento sono determinate da un'unica commissione nominata con determinazione del Direttore della Sanita' militare, composta da cinque ufficiali appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa.)) 138
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

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con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Testo vigente dal 26 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 127 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art225bis · fonte su Normattiva